10/05/2010
Possibili conflitti con le norme regionali contrastanti Attività edilizia libera sì, ma con la relazione del progettista. E’ una delle principali modifiche introdotte alla Camera in sede di conversione del DI 40/2010, che ora lascia meno spazio alle leggi regionali e prevede una sanzione specifica per chi non effettua la comunicazione al comune (il testo passa al Senato, e dovrà essere convertito entro il 25 maggio).
Il nuovo articolo 6 del testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) è stato riscritto distinguendo meglio l'attività completamente libera, per la cui realizzazione non è necessario «alcun titolo abilitativo», da quella subordinata alla preventiva comunicazione al comune dell'avvio dei lavori (si veda il box).
La prima novità di rilievo attiene proprio alle modalità della comunicazione che ora, per gli interventi di manutenzione straordinaria, deve essere accompagnata da una relazione tecnica «provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo».
La seconda e forse più rilevante modifica introdotta dalla Camera riguarda la competenza legislativa regionale. Il testo originario del Dl ne garantiva l'assoluto rispetto, facendo espressamente salve le previsioni regionali esistenti. Il nuovo testo, invece, si limita a riconoscere alle regioni il potere di: estendere la liberalizzazione a interventi edilizi ulteriori; individuare ulteriori casi per i quali è obbligatorio trasmettere la relazione tecnica; stabilire ulteriori contenuti della relazione. La nuova disciplina trova allora applicazione nelle regioni che oggi assoggettano a Dia la manutenzione straordinaria? La questione è rilevante perché leggi regionali che chiedono la Dia esistono in Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana e Umbria, più le province di Trento e Bolzano. Il governo del territorio è materia di competenza concorrente: allo stato spetta la definizione dei principi; alle regioni il compito di attuarli con le proprie leggi. C'è dunque da chiedersi se la norma sull'attività edilizia libera sia una norma di principio. E, in caso affermativo (cosa tutt’altro che certa, specie per i profili più di dettaglio del DI), c'è da chiedersi se la sua introduzione a posteriori faccia cedere le disposizioni regionali esistenti. Allo stato attuale, è facile prevedere che i nodi saranno sciolti dai Tar (nelle liti ce potranno insorgere tra cittadini e comuni) e dalla Corte costituzionale (a cui potrebbero rivolgersi le stesse regioni).
L'ultima novità di rilievo è la previsione dì una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 258 euro per la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica. È evidente che la disposizione si applica solo nel caso in cui ricorrano tutti gli altri presupposti previsti dal DI rispetto alla conformità dell'intervento alle disposizioni di legge e regolamentari locali: quindi, nel caso in cui ci si sia solo "dimenticati" di trasmettere la relazione. |