Il piano casa cerca il bonus Fiscale
31/08/2009

I lavori del piano casa cercano il raddoppio degli incentivi. Il bonus principale previsto dalle leggi regionali è la possibilità di ingrandire gli edifici in deroga agli strumenti urbanistici comunali. Ma in alcuni, limitati casi è possibile beneficiare anche delle detrazioni fiscali del 36% sui lavori di recupero edilizio e del 55% sugli interventi di risparmio energertico, riducendo il carico Irpef o Ires. Innanzitutto, è bene notare che ai fini del 36% o del 55% gli interventi devono essere effettuati su parti di edifici già esistenti, quindi, già censiti al Catasto ovvero per le quali è già stato richiesto l'accatastamento.

MAGGIORE VOLUME ESCLUSO

L’ampliamento volumetrico degli edifici residenziali previsto dall'intesa Stato-Regioni del 1°aprile - e recepito in tutti i piani casa regionali approvati finora -non può beneficiare delle due agevolazioni fiscali , in quanto si tratta di interventi su nuove parti di edifìci. L'aggiunta di una nuova ala a una villetta monofamiliare, quindi, è esclusa. E così pure i lavori sul sottotetto di un edificio residenziale, con l'innalzamento della falda del tetto di un metro o meno o la sopraelevazione vera e propria, cioè l'aggiunta di un piano. Lo stesso vale anche per gli edifici non residenziali. Lo sconto Irpef del 36%, poi, sarebbe possibile per i costi «degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita» (circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E). L'esempio del sottotetto è stato recepito anche nelle istruzioni successive emanate dalle Entrate e ha acquisito valenza generale, con la conseguenza che qualsiasi ampliamento gode del 36% solo se effettuato nei limiti della volumetria concessa al momento dell'edificazione del fabbricato. Sempre a proposito di interventi sui tetti Ia detrazione del 55% per coibentare il tetto o le pareti, è possibile solo se il sottotetto su cui si interviene è già dotato di un impianto di riscaldamento. In caso contrario, si potrà richiedere la detrazione del 55% solo per l'installazione di un impianto solare termico.

IL NODO DELLA SOSTITUZIONE

Possono essere compresi tra gli interventi di ristrutturazione agevolabili al 36% quelli consistenti nella demolizione e nella ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (articolo 3, comma i, lettera d, Dpr 380/2001). Dopo la demolizione, anche l'incentivo fiscale del 55% si può ottenere solo con la fedele ricostruzione, in quanto nelle altre ipotesi si ha una nuova costruzione e non sono agevolati “gli interventi relativi lavori di ampliamento” (circolare agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n.37/E).

Non sono fiscalmente agevolati questi lavori:

1) la demolizione e la ricostruzione di edifici residenziali, con sagoma e volume diversi e con l'incremento volumetrico del 35% o nella misura prevista dalle normative locali;

2) la demolizione del tetto e la sua ricostruzione con l'innalzamento della falda, neanche se la nuova struttura opaca orizzontale (la nuova copertura) rispetta i parametri di trasmittanza termica richiesti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008.



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