L'usucapione
19/04/2010

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà nel caso in cui il proprietario diretto se ne disinteressi e un altro soggetto ne abbia fatto uso per un periodo continuato. In altri termini, chi abbandona un bene ne perde la proprietà e il bene stesso passa invece a chi se ne occupa e lo rende produttivo. In questo modo l'usucapione risponde all'esigenza concreta di rendere la proprietà sicura e stabile.

Requisiti indispensabili per l'usucapione sono l'uso tecnico della proprietà da parte di chi non ne è titolare ma se ne occupa proficuamente e la durata dell'uso stesso per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Comunque il possesso deve essere continuo, ininterrotto, pubblico e non equivoco.

La continuità consiste nell'esercizio costante del potere sul bene, dimostrando così di sentirsene responsabile e disponibile anche al suo sfruttamento economico. Ci può essere, tuttavia, interruzione del diritto se il proprietario privato del bene, ne rivendica la proprietà entro un anno, in coincidenza con il termine concessogli per chiedere la reintegrazione del suo possesso. Per l'usucapione, però, il requisito della continuità del possesso è riferito al comportamento del possessore, non alle intenzioni contrarie del proprietario.

Altri requisiti caratterizzano l’usucapione. È molto importante che il possesso venga acquistato in modo pacifico e chiaro, senza mezzi clandestini e occulti, senza ambiguità ma con correttezza. Il diritto all'usucapione va valutato dal giudice in base alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, ai benefici che ne ricava il proprietario.

Il tempo necessario per acquistare la proprietà o gli altri diritti varia da caso a caso, a seconda cioè che si tratti di un bene immobile, di un bene mobile o di in bene registrato. Di norma il periodo ordinario per acquistare la proprietà o gli altri diritti reali sui beni immobili o sui beni mobili è di 20 anni.

Esiste anche l'usucapione decennale, nel caso in cui un soggetto abbia acquistato in buona fede un negozio, per esempio, da una persona non legittimata a tale scopo, ma questo tipo di usucapione esige la trascrizione del negozio, perché il decennio richiesto decorre proprio dalla data di trascrizione. C'è poi l'usucapione abbreviata, che viene applicata solo ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni montani o che abbiano un reddito dominicale di catasto non superiore a € 180.76, ai sensi della legge 97 del 31 gennaio 1994. In questo caso il tempo necessario per l'usucapione è ridotto a 15 anni.

Capitano di frequente interpretazioni errate delle norme che regolano l'usucapione. C'è, ad esempio, chi ritiene di essere ormai titolare di un diritto perfetto, perché ha i requisiti necessari allo scopo. Va sottolineato, invece, che detti requisiti sono soltanto i presupposti indispensabili e che comunque, per acquisire esattamente il diritto reale sul possesso di cui il soggetto non è titolare, è necessario il relativo accertamento giudiziario. Deve essere dunque il giudice a decidere secondo la disciplina di competenza.

Le prove che normalmente si producono e si valutano in sede giudiziaria sono le seguenti: prova testimoniale, stato dei luoghi, modifica dello stato dei luoghi, riproduzione fotografica, documenti relativi al caso in esame, difesa delle opere, eventuali scritti, dichiarazioni univoche nel comportamento. Qualora manchi il titolo, l'unico punto di riferimento per l'indagine giudiziaria è il comportamento complessivo del possessore.

Per considerare chiuso definitivamente il procedimento di usucapione occorrono dunque due requisiti indispensabili: una sentenza che stabilisca l'effetto acquisitivo dell'usucapione e la relativa trascrizione. In tal modo si garantisce sicurezza e maggiore efficacia all'atto già perfezionato.



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