Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa possono essere utilizzate anche nel caso di donazioni
Dal 1° gennaio 2016 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa spettano anche a chi possiede già un immobile comperato con lo stesso beneficio, a condizione che lo venda entro due anni dal nuovo acquisto.
L’agevolazione si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito – quindi donazione o successione –, purché nell’atto risulti l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro due anni.
Se invece nell’atto non dovesse risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro due anni, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa si perdono e diventa necessario versare le imposte dovute.
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa permettono, se il venditore è un privato, di versare un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%), un’imposta ipotecaria e catastale fissa di 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale fissa di 200 euro cadauna.