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Due anni per vendere l’ex prima casa

16 Aprile 2026

L’acquisto di un immobile abitativo con le agevolazioni prima casa permette di fruire dell’imposta di registro con l’aliquota del 2% e di pagare le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro.

Tra le condizioni per fruire dell’agevolazione c’è anche quella di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale della proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso contribuente o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

Se l’acquirente è titolare di una precedente abitazione acquistata con i benefici prima casa, il bonus può spettare ugualmente anche sul nuovo acquisto, a condizione che il contribuente proceda successivamente alla vendita, entro il termine massimo di due anni dalla data del rogito.

Solo in caso di mancata alienazione entro tale termine, si verificherebbe la decadenza dell’agevolazione sul nuovo acquisto, con la conseguente applicazione dell’imposta di registro ordinaria del 9 per cento, oltre alle sanzioni.

Si può evitare il pagamento delle sanzioni presentando prima che il termine scada una istanza all’Agenzia delle Entrate, manifestando l’intenzione di non voler procedere alla vendita richiedendo la riliquidazione dell’imposta, con gli interessi.

 

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