In caso di vendita di un immobile in condominio, le spese per lavori straordinari deliberati prima del rogito sono a carico del venditore, indipendentemente dal fatto che i lavori vengano eseguiti prima o dopo la vendita, salvo diverso accordo tra le parti
La Cassazione ha chiarito che in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportare i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rivelando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’articolo 63 del codice civile.