La Legge ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il diritto di prelazione per il coltivatore diretto, colono, mezzadro e affittuario del terreno oggetto di vendita ad altro soggetto.
In seguito la legge ha esteso il diritto di prelazione al coltivatore diretto confinante come pure all’imprenditore agricolo professionale confinante.
Il venditore deve notificare il preliminare di compravendita a tutti i confinanti aventi diritto alla prelazione; decorsi trenta giorni dalla notifica senza che nessuno eserciti la prelazione è possibile stipulare l’atto di compravendita a soggetti terzi.
Un’ ulteriore norma prevede, per gli acquisti di terreni agricoli destinati all’insediamento dei giovani in agricoltura, se questi sono finanziati da mutui che prevedono la garanzia Ismea, di non essere soggetti alle norme sulla prelazione agraria.
La nuova normativa è stata introdotta per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura privilegiandoli rispetto ad altri aventi diritto.
Questo indirizzo trova piena giustificazione nella norma comunitaria che prevede specialmente per il mondo agricolo italiano la necessità di porre in essere un ringiovanimento della forza lavoro in agricoltura.