La sola costituzione di usufrutto non equivale a trasferimento di proprietà e non determina la perdita delle agevolazioni fiscali
La Cassazione afferma che con l’ordinanza n. 25863 la sola costituzione di usufrutto non equivale a trasferimento di proprietà e non determina la perdita dei benefici fiscali, quindi, è possibile beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa anche per l’acquisto del diritto di nuda proprietà.
Nel caso di costituzione del diritto di usufrutto su una casa acquistata con le agevolazioni fiscali da meno di cinque anni, non si perde la titolarità della proprietà. Di conseguenza, la decadenza delle agevolazioni deve essere comminata dalla legge solo nel caso di alienazione del diritto di proprietà.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che chi possiede solo la nuda proprietà di un’abitazione nello stesso comune può acquistare un’altra abitazione con agevolazione prima casa perché il possesso materiale dell’immobile spetta all’usufruttuario.