In base a quanto precisato dalla corte di Cassazione, per la validità della delibera assembleare, bisogna considerare sia il numero dei condomini partecipanti sia il valore millesimale del voto da questi espresso. Dunque non è sufficiente considerare solo i millesimi di proprietà, anche nel caso in cui tali millesimi risultino in maggioranza favorevoli all’adozione della decisione, ma il voto deve corrispondere anche alla maggioranza degli intervenuti in assemblea conteggiati per “teste”.
Quindi ne consegue che, nelle riunioni in seconda convocazione, perché l’assemblea sia regolarmente costituita, necessita la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio, ma il quorum deliberativo deve fare sempre riferimento alla maggioranza degli intervenuti.
E’ chiaro che la maggioranza necessaria varia da materia a materia ed è fissata dalla legge.