La cessione onerosa di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e, indipendentemente dalla data di acquisto, può produrre plusvalenze salvo che non si tratti di immobili acquisiti per successione o dell’abitazione principale del contribuente.
Dette plusvalenze sono costituite dalla differenza tra:
Per l’individuazione dei “costi inerenti”, il Consiglio Nazionale del Notariato ritiene che dovrebbero assumere rilevanza le spese sostenute dal cedente in quanto necessarie alla vita del bene, compresi gli oneri tributari e le altre spese relative alla cessione dello stesso, le spese di costruzione, quelle di manutenzione straordinaria e quelle volte ad incrementarne il valore.
Per contro, non dovrebbero essere ricomprese tra i costi inerenti al bene ceduto le spese che non incidono direttamente sul bene, in quanto non ne incrementano il valore; si pensi, ad esempio, agli interessi passivi legati alla realizzazione del fabbricato e alle spese di agenzia sostenute per il relativo acquisto.
L’aliquota sulla plusvalenza è pari al 26% ma non incide sugli altri redditi dell’anno.
Dunque non proprio tutte le spese sono considerate “deducibili”, quelle più importanti sì.