In assenza di una diversa pattuizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, le spese per la sostituzione degli ascensori divenuti obsoleti sono da ripartire a norma dell’articolo 1124 C.C. che, oltre a stabilire che “le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono e che la spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano”, stabilisce altresì che i condomini proprietari di negozi al piano terreno, pur se con accesso autonomo dalla pubblica via, sono tenuti a partecipare alla relativa spesa, poiché l’ascensore è considerato un mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura per eventuali manutenzioni.